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STATUTO UNIIC

Associazione di promozione sociale

ART. 1 | Denominazione e sede

È costituita, nel rispetto del Codice civile e della normativa in materia, l’associazione di promozione sociale ai sensi della L.38312000 ‘UNIONE IMPRENDITORI ITALIA CINA-NUOVE GENERAZIONI” in breve denominata “UNIIC”.

ART. 2  | Sede

L’associazione ha sede legale in Milano, non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Eventuali utili non possono essere ripartiti anche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica dello statuto.

ART. 3 | Scopi

Scopo dell’associazione è:

  1. Tutela e promozione dell’imprenditoria cinese in Italia;
  2. Promozione dell’integrazione economica tra le imprese cinesi in Italia e l’ambiente economico di riferimento;
  3. Promozione e organizzazione di opportune forme di collaborazione tra enti pubblici e privati;
  4. Organizzazione di convegni, riunioni e tavole rotonde;
  5. Pubblicazione dell’attività svolta dall’Associazione;
  6. Promozione di scambi socioeconomici e di informazione con associazioni ed enti che perseguono finalità analoghe o affini alla propria Organizzazione e coordinamento di attività di scambio commerciale tra Italia e Cina.

ART. 4 | Soci

  1. Sono ammessi all’Associazione tutte le persone che ne condividono gli scopi ed accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. I soci che contribuiscono alla fondazione di UNIIC sono soci fondatori e sono tenuti al pagamento della quota sociale fin dalla fondazione.
  3. Il richiedente soddisfacente al comma 1 del presente articolo può essere ammesso come socio ordinario con domanda al segretario, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa. Il segretario provvede a pubblicare sulla bacheca ufficiale la ricezione della domanda e manda una comunicazione a tutti i soci con le generalità del richiedente. Se dopo 30 giorni dalla pubblicazione il segretario non riceve opposizioni motivate dai soci, il richiedente viene ammesso come socio ordinario previo pagamento della quota associativa. Qualora il Presidente riceva opposizioni motivate dai soci, l’ammissione potrà avvenire previa l’approvazione del comitato direttivo e pagamento della quota associativa.
  4. È ammessa la categoria dei soci sostenitori. Il richiedente deve presentare domanda al segretario, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa per i soci sostenitori. L’ammissione può avvenire dopo l’approvazione del comitato direttivo e il pagamento della quota sociale per i soci sostenitori. I soci sostenitori non hanno diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche.
  5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. 
  6. La quota associativa è intrasmissibile. La quota associativa è annuale e scade allo scadere di ogni anno legale dal giorno di costituzione dell’associazione. Gli iscritti durante l’anno pagano l’anno intero.

ART. 5 | Diritti e doveri dei soci

  1. I soci fondatori e ordinari hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata. Le spese di vitto, alloggio e viaggio in trasferta devono rientrare nei parametri fissati dal comitato direttivo.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.
  5. I soci fondatori attivi e coloro che hanno avuto o hanno la carica di Presidente hanno il diritto di porre veto alle delibere dell’assemblea. Il veto ha validità qualora siano presenti almeno 2/3 degli aventi diritto di veto e la maggioranza di essi sono favorevoli. I presidenti sfiduciati non hanno questo diritto.
  6. I soci fondatori e ordinari hanno il dovere di essere presenti di persona o per delega nelle sessioni dell’assemblea generale. Se un socio si assenta per 3 volte consecutive, il Comitato Direttivo ha la facoltà di escluderlo dall’associazione.

ART. 6 | Recesso ed esclusione del socio

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al segretario. La recessione ha effetto dalla ricezione della comunicazione da parte del segretario.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o che abbia commesso azioni compromettenti alla reputazione dell’associazione può essere escluso dall’Associazione.
  3. L’esclusione è deliberata dal comitato direttivo con almeno i 2/3 presenti e la maggioranza di essi favorevoli. L’esclusione ha effetto subito dopo la pubblicazione sulla bacheca.
  4. I soci esclusi e/o receduti che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
  5. I soci esclusi e/o receduti possono essere riammessi come soci ordinari seguendo l’iter previsto dall’articolo 4.

ART. 7 | Organi Sociali

Gli organi dell’associazione sono:

  • Assemblea dei soci
  • Comitato direttivo
  • Presidente
  • Vicepresidente
  • Segretario
  • Vicesegretario
  • Tesoriere
  • Vicetesoriere
  • Portavoce
  • Presidente onorario
  • Direttore generale
  • Vicedirettore Generale
  • Direttore Interno
  • Vicedirettore interno
  • Presidente Esecutivo

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 8 | Assemblea

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci fondatori e ordinari. I soci sostenitori possono partecipare all’assemblea senza diritto di voto;
  2. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso pubblicato sulla bacheca ufficiale almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Comitato direttivo lo ritiene necessario;
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 9 | Compiti dell’Assemblea

L’assemblea deve:

  • Approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
  • Fissare l’importo della quota sociale annuale;
  • Determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • Approvare l’eventuale regolamento interno;
  • Eleggere e sfiduciare il Presidente e il comitato direttivo;
  • Deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Comitato direttivo.

ART. 10 | Validità Assemblea

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualora fossero presenti più del 50% dell’organo direttivo.
  2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun aderente.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno.
  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno 2/3 dei soci aventi diritto di voto e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di almeno 3/4 dei soci aventi diritto di voto.

ART. 11 | Verbalizzazione

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (oppure: da un componente dell’assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trame copia pagando le spese).

ART. 12 | Comitato direttivo

  1. Il comitato direttivo è composto da un minimo di 6 membri più il Presidente fino ad un massimo 24 membri più il Presidente eletti dall’assemblea tra i propri componenti più Presidente.
  2. Il comitato direttivo è validamente costituito quando il numero dei presenti e dei rappresentati per delega sia superiore alla metà degli aventi diritto al voto, I membri che non sono presenti e non sono rappresentati per delega per più di 3 riunioni consecutive perdono il diritto al voto, la riacquistano dopo 3 presenze consecutive senza diritto di voto.
  3. Il comitato direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione, il bilancio consuntivo e preventivo; definisce e modifica la modalità di gestione e il mezzo utilizzato della bacheca ufficiale; delibera la variazione di sede.
  4. Il comitato direttivo elegge trai suoi membri i 2 Vicepresidenti, il Segretario, il Vicesegretario, il Portavoce, il Tesoriere, il Vicetesoriere, il Direttore Generale, il Vicedirettore Generale, il Direttore Interno, il Vicedirettore Interno e il Presidente Esecutivo; e può eleggere se lo ritiene opportuno un Presidente onorario, può essere eletto a questa carica anche chi non è socio. Il comitato direttivo ha anche il diritto di sfiduciare le cariche da lui elette.
  5. Comitato direttivo dura 3 anni e può essere totalmente o parzialmente rieletto.
  6. Durante le votazioni del comitato direttivo, qualora i voti favorevoli e quelli contrari sia pari, il voto del Presidente vale doppio.

ART. 13 | Presidente, Vicepresidente, Segretario, Vicesegretario, Tesoriere, Vicetesoriere, Portavoce, Presidente onorario

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Comitato direttivo e l’assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Comitato direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile una sola volta consecutivamente. Si possono candidare alla carica di Presidente solamente i membri del direttivo uscente.
  2. Il Vicepresidente collabora col Presidente nella gestione ordinaria dell’associazione, e lo rappresenta negli eventi pubblici qualora non sia presente il Presidente. Dura in carica quanto il direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile. Possono essere eletti al massimo 2 vicepresidenti. In caso di impedimento o assenza del Presidente, il Vicepresidente con età maggiore lo sostituisce nelle sue funzioni.
  3. Il segretario è diretto collaboratore del Presidente e si occupa del controllo fiscale e legale dell’associazione; si occupa inoltre della verifica dei documenti e verbali dell’associazione. Dura in carica quanto il direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.
  4. Il vicesegretario sostituisce il segretario in caso di suo impedimento o assenza. Collabora col segretario nella cura dell’attività amministrativa dell’associazione. Dura in carica quanto il direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.
  5. Il tesoriere deve avere le qualifica di socio, cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Dura in carica quanto il direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.
  6. Il vicetesoriere deve avere la qualifica di socio, sostituisce il tesoriere in caso di suo impedimento o assenza. Collabora col tesoriere nella sua attività.
  7. Il portavoce si occupa delle comunicazioni con i media e mantiene i rapporti con gli enti pubblici e privati.
  8. Il Presidente onorario è il rappresentante onorario dell’associazione, e può partecipare al comitato direttivo e all’assemblea generale senza il diritto di voto. Dura in carica quanto il direttivo che lo ha eletto ed è rieleggibile.

ART. 14 | Risorse economiche

  1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
    • quote associative versate dai soci nella misura decisa annualmente dal comitato direttivo e ratificato dall’assemblea;
    • contributi, donazioni e lasciti in denaro o provenienti in natura da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi dell’associazione;
    • ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.
  1. Il comitato direttivo potrà rifiutare qualunque donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione.
  2. I fondi dell’associazione possono essere investiti solo tramite voto assembleare. 
  3. Ogni mezzo che non sia in contrasto con il regolamento interno e con le leggi dello Stato ‘italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio 

ART. 15 | Bilancio

  1. I documenti di bilancio dell’associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
  2. I bilanci sono predisposti dal Comitato direttivo e approvati dall’assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto e possono essere consultati da ogni associato.
  3. Il bilancio consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 16 | Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea con le modalità di cui all’art. 10 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

ART. 17 | Regolamento interno

L’eventuale regolamento può essere predisposto dal comitato direttivo e approvato dall’assemblea.

ART. 18 | Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.